Licenziabile per “giusta causa” il RSPP che rifiuti l’incarico

Con l’ordinanza del 27 dicembre 2024 (testo), la Corte di Cassazione ha dapprima ricordato che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (cd. RSPP) riveste un ruolo “di ausilio” che mira a “a supportare e non a sostituire il datore di lavoro” nel rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ne consegue che il dipendente che non accetti (e/o rifiuti di proseguire) l’incarico di RSPP motivando – per iscritto – tale scelta con una “manifesta incompatibilità con lo stesso datore di lavoro” compie un grave atto di insubordinazione che è, secondo i giudici, “certamente idoneo a ledere il rapporto di fiducia che deve sussistere tra le parti”, trattandosi peraltro di un rifiuto “assolutamente generico ed immotivato” che legittima il licenziamento per giusta causa del dipendente stesso.

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