Con ordinanza del 10 gennaio 2025 (testo), la Corte di Cassazione ha definito lo smart-working un “ragionevole accomodamento … idoneo a contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l’interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente alla sua condizione psico-fisica con quello del datore a garantirsi una prestazione lavorativa utile all’impresa”.
Pertanto, salva la comprovata “impossibilità di adottare i suddetti accomodamenti organizzativi ragionevoli” (e/o che ciò comporti “oneri finanziari sproporzionati”), il datore di lavoro deve accogliere la richiesta in tal senso da parte del disabile: il rifiuto non motivato costituisce, infatti, una discriminazione diretta nei confronti del predetto lavoratore.