Il corrispettivo del patto di non concorrenza può essere condizionato alla presentazione di documentazione che dimostri la non violazione del patto stesso

Con ordinanza del 27 agosto 2024 (testo), la Corte di Cassazione ha stabilito la legittimità della clausola – contenuta in un patto di non concorrenza post contrattuale – “che prevede come condizione indispensabile per percepire il corrispettivo trimestrale la presentazione di documentazione entro 15 giorni prima dei singoli periodi cui va riferito il corrispettivo nel termine massimo di due anni dalla fine del rapporto”.

Nel caso di specie, l’ex dipendente ha provato a sostenere che tale previsione costituisse “una mera facoltà opzionalea carico del lavoratore allo scopo di ricevere prima o dopo il corrispettivo”, ma la Corte ha, invece, ritenuto che dovesse “essere interpretata nel senso che la mancata presentazione della documentazione comporta la decadenza dal diritto a ricevere l’indennizzo e non semplicemente del diritto a riceverlo tempestivamente, altrimenti la dizione non avrebbe senso alcuno”.

[Per richieste e approfondimenti, contattare gmatarazzo@gmlegale.it]