Il lavoratore di un ufficio postale che rifiuti l’incarico di “titolare del trattamento dei dati” può essere sospeso dal datore di lavoro

Con ordinanza del 1º agosto 2024 (testo) emessa all’esito di un procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., il Tribunale di Udine ha ritenuto legittima la sospensione dal servizio e dalla retribuzione della lavoratrice di un ufficio postale che, dopo essere stata “designata … quale incaricata al trattamento dei dati personali ai sensi del codice della privacy”, aveva negato il proprio consenso e chiesto contestualmente di essere assegnata ad altro incarico.

In particolare, il Tribunale ha rilevato come “le prestazioni rese dalla ricorrente (coma da chiunque operi in un ufficio postale) implicano necessariamente il trattamento in senso tecnico di dati personali altrui” (motivo per cui non sarebbe stato possibile, anche solo ipoteticamente, adibire la ricorrente ad altre mansioni): di conseguenza, in ragione del “rifiuto espressamente opposto” dalla lavoratrice, l’eventuale svolgimento delle mansioni contrattuali avrebbe comportato ex se una violazione di legge ed una responsabilità datoriale (civilistica come amministrativa) correlata al trattamento illegittimo di dati personali.

[Per richieste e approfondimenti, contattare gmatarazzo@gmlegale.it]