Con ordinanza del 14 giugno 2024 (testo), la Corte di Cassazione ha rilevato che, ai fini dell’efficacia della revoca del licenziamento, è “sufficiente il mero invio della revoca al lavoratore nel termine prescritto e non anche la ricezione da parte dello stesso nel medesimo termine”.
La previsione di legge (art. 18, co. 10, L. n. 300/70) si interpreta, infatti, ancorando “il dies a quo alla comunicazione dell’impugnativa di licenziamento e il dies ad quem all’effettuazione della revoca, senza alcun riferimento alla comunicazione all’interessato”.
Nel caso di specie, è stata ritenuta tempestiva la revoca di un licenziamento -impugnato dal lavoratore il 13 febbraio 2018 – effettuata dal datore di lavoro con telegramma del 28 febbraio 2018, nonostante la data di effettiva ricezione della comunicazione di revoca (avvenuta solo in data 1° luglio 2018) fosse successiva al termine dei 15 giorni.