Tempestiva la revoca del licenziamento che sia stata inviata dal datore di lavoro entro 15 giorni dall’impugnazione del recesso

Con ordinanza del 14 giugno 2024 (testo), la Corte di Cassazione ha rilevato che, ai fini dell’efficacia della revoca del licenziamento, è “sufficiente il mero invio della revoca al lavoratore nel termine prescritto e non anche la ricezione da parte dello stesso nel medesimo termine”. 

La previsione di legge (art. 18, co. 10, L. n. 300/70) si interpreta, infatti, ancorando “il dies a quo alla comunicazione dell’impugnativa di licenziamento e il dies ad quem all’effettuazione della revoca, senza alcun riferimento alla comunicazione all’interessato”.

Nel caso di specie, è stata ritenuta tempestiva la revoca di un licenziamento -impugnato dal lavoratore il 13 febbraio 2018 – effettuata dal datore di lavoro con telegramma del 28 febbraio 2018, nonostante la data di effettiva ricezione della comunicazione di revoca (avvenuta solo in data 1° luglio 2018) fosse successiva al termine dei 15 giorni. 

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