Il lavoratore dimissionario non ha diritto all’indennità sostituiva del preavviso se il datore rinuncia alla prestazione di lavoro

Con ordinanza del 14 marzo 2024 (testo), la Corte di Cassazione ha statuito che il lavoratore che dia le dimissioni (con preavviso cd. “lavorato”) non ha diritto a ricevere l’indennità sostituiva del periodo di preavviso se il datore rinuncia alla prestazione di lavoro, avendo l’istituto del preavviso mera funzione di “attenuare per la parte che subisce il recesso … le conseguenze pregiudizievoli della cessazione del contratto”.

Stante la natura obbligatoria – e non reale – del preavviso, il datore di lavoro che rinunci al preavviso cd. “lavorato” non deve allora alcunché al lavoratore, posto che la “libera rinunziabilità” esclude “a carico della parte rinunziante effetti obbligatori in contrasto con le fonti delle obbligazioni indicate nell’art. 1173 c.c.”.

La pronuncia desta alcune perplessità applicative, in quanto il lavoratore dimissionario – dimessosi perché ha trovato una nuova occupazione – potrebbe ritrovarsi senza reddito anche per un lungo lasso di tempo, avendo verosimilmente pattuito con il nuovo datore di lavoro una data di inizio del nuovo rapporto di lavoro proprio in funzione del periodo di preavviso da riconoscere al precedente datore.

[Per richieste e approfondimenti, contattare gmatarazzo@gmlegale.it]