Il datore di lavoro non può revocare le “facilitazioni di viaggio” al dipendente che abbia instaurato un giudizio contro la società

Con sentenza del 23 gennaio 2024 (testo), il Tribunale di Milano ha statuito che la decisione datoriale di sospendere e/o revocare al dipendente le “facilitazioni di viaggio” – disciplinate dal regolamento aziendale, a beneficio anche di parenti e/o amici stretti – in ragione dell’avvio di un “giudizio azionato … nei confronti della società” ha natura ritorsiva.

In particolare, sebbene il regolamento (di una nota compagnia aerea) preveda espressamente la facoltà di sospensione/revoca del beneficio in tale caso specifico, siffatta previsione è “sorretta da motivo illecito ed è volta a perseguire uno scopo del tutto immeritevole di tutela”.

Va esclusa, invece, la natura “discriminatoria” della previsione regolamentare, posto che l’ambito applicativo riguarda “tutti i lavoratori che si trovano nella stessa situazione, ovvero coloro che hanno proposto un giudizio nei confronti della società”.

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