Con sentenza del 23 gennaio 2024 (testo), il Tribunale di Milano ha statuito che la decisione datoriale di sospendere e/o revocare al dipendente le “facilitazioni di viaggio” – disciplinate dal regolamento aziendale, a beneficio anche di parenti e/o amici stretti – in ragione dell’avvio di un “giudizio azionato … nei confronti della società” ha natura ritorsiva.
In particolare, sebbene il regolamento (di una nota compagnia aerea) preveda espressamente la facoltà di sospensione/revoca del beneficio in tale caso specifico, siffatta previsione è “sorretta da motivo illecito ed è volta a perseguire uno scopo del tutto immeritevole di tutela”.
Va esclusa, invece, la natura “discriminatoria” della previsione regolamentare, posto che l’ambito applicativo riguarda “tutti i lavoratori che si trovano nella stessa situazione, ovvero coloro che hanno proposto un giudizio nei confronti della società”.