Condotte extra-lavorative rilevanti ai fini disciplinari

Con ordinanza dell’11 dicembre 2024 (testo), la Corte di Cassazione ha ricordato come il lavoratore non debba “ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso” anche nelle sue condotte extra-lavorative, le quali, “ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare la sanzione espulsiva”.

È, quindi, legittimo il licenziamento per giusta causa del conducente di autobus – condannato a due anni e sei mesi di reclusione per una pluralità di reati (maltrattamenti familiari, lesioni personali e violenza sessuale ai danni della moglie) – in quanto i fatti oggetto di condanna hanno un “impatto negativo sulla prospettiva di corretta futura esecuzione della prestazione”, trattandosi, nello specifico, di pubblico servizio con costante contatto con il pubblico e necessaria capacità di autocontrollo.

Secondo la pronuncia, allora, la condotta extralavorativa “avente rilievo penale” comporta il “mancato rispetto della altrui dignità” nonché la predisposizione a “forme di violenza e sopraffazione fisica e psichica”, tali da fondare, per l’appunto, la giusta causa di licenziamento.

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