L’agevolazione tariffaria prevista dal contratto collettivo non configura un diritto quesito del dipendente e non ha natura retributiva

Con ordinanza del 19 settembre 2024 (testo), respingendo la domanda del dipendente, la Corte di Cassazione ha rilevato come la disdetta datoriale del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro faccia venir meno l’agevolazione tariffaria (i.e. sconto per il consumo di energia) ivi prevista.

Secondo la pronuncia, tale agevolazione non ha natura retributiva ai sensi dell’art. 36 Cost., posto che è prevista “a prescindere dalla qualità e quantità della prestazione lavorativa e, dunque, rappresenta un “beneficio che trovava origine nel complessivo regolamento del rapporto di lavoro senza essere specificamente destinato alla remunerazione della prestazione resa dal dipendente”.

Ed allora, posto che “l’agevolazione tariffaria in questione trova … la propria fonte nelle disposizioni del contratto collettivo” (che, non avendo un termine di efficacia, “non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti”), il recesso datoriale dalla contrattazione collettiva in questione fa venir meno la fonte stessa dell’agevolazione, dovendosi escludere nel caso di specie “la configurabilità di un diritto quesito”.

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