Anche al licenziamento individuale si devono (sempre) applicare i criteri di scelta del licenziamento collettivo?
Con ordinanza del 19 luglio 2024 (testo), dopo aver rilevato sussistenza del fatto materiale su cui era basato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il Tribunale di Taranto ha dichiarato l’illegittimità del recesso “per la violazione dell’obbligo di repêchage e per la non dimostrata applicazione di criteri di scelta oggettivi e predeterminanti”, applicando “unicamente la tutela indennitaria”.
In particolare, la pronuncia sembra richiamare l’applicazione dei criteri di scelta previsti in caso di licenziamento collettivo – non per “individuare” il dipendente in uno scenario in cui vi siano più individui con identico ruolo/mansioni, ma – in qualsiasi caso, dovendo il datore di lavoro addurre “elementi sufficienti a giustificare l’individuazione …, ai fini del licenziamento, nell’intero ambito aziendale, sulla base di criteri di scelta obiettivi e predeterminati … che consentano la scelta conforme ai principi di correttezza e buona fede”.
In tale scenario, l’effettiva e comprovata esternalizzazione della contabilità – attività svolta in precedenza dal solo “impiegato amministrativo addetto alla contabilità” destinatario del licenziamento – non è sufficiente, dovendo il datore di lavoro fornire anche prova, oltre che dell’impossibilità del repêchage in posizioni equivalenti o inferiori, dell’applicazione dei predetti criteri di scelta “nell’intero ambito aziendale” e tra tutti i dipendenti “assegnati a posizioni di lavoro fungibili”.
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