Danno alla professionalità per la dipendente “inattiva per buona parte della settimana” (ma attenzione alla casistica…)

Con ordinanza del 16 giugno 2024 (testo), la Cassazione ha ritenuto significativamente grave il demansionamento di una lavoratrice che, per circa 7 anni, sia “rimasta inattiva per buona parte della settimana”, dando particolare il rilievo al fatto che ciò aveva “avuto risonanza tanto all’interno del luogo di lavoro … quanto all’esterno del luogo di lavoro, considerata la notorietà conquistata dalla ricorrente tra il pubblico dei telespettatori”.

In particolare, la Corte ha ricordato che, al fine di accertare l’esistenza del danno alla professionalità (correlato al demansionamento e/o alla dequalificazione), si utilizzano “elementi presuntivi … quali la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione”.

Nonostante la durata notevole del periodo di demansionamento (ca. 7 anni), è bene sottolineare come la pronuncia riconosca particolare rilievo alla (peculiare) tipologia dell’attività svolta (trattandosi, per l’appunto, di un’“annunciatrice” televisiva di una rete nazionale) ed alla “notorietà” della medesima, circostanze queste non frequentemente rinvenibili nella casistica più comune. 

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