Salvo adeguata informativa privacy, le informazioni ottenute dal datore di lavoro tramite Telepass sono inutilizzabili

Con sentenza del 3 giugno 2024 (testo), la Corte di Cassazione ha confermato che il datore di lavoro non può (validamente) utilizzare le informazioni – relative agli spostamenti effettuati con l’autovettura aziendale – che ha acquisito tramite il dispositivo Telepass in dotazione, salvo abbia previamente fornito al medesimo “adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli” (ai sensi dell’art. 4, co. 3, Legge n. 300/70).

In particolare, quello in esame configura “un controllo in ordine al quale il lavoratore non è stato previamente e adeguatamente informato”: pertanto, i dati così acquisiti sono “inutilizzabili a fini probatori” e non possono avere rilievo ai fini disciplinari, tanto da condurre all’illegittimità del licenziamento (basato, in larga parte, sui dati rilevati tramite Telepass).

Per completezza, confermando le precedenti pronunce di merito, non è tantomeno configurabile un “controllo difensivo”, non avendo il datore di lavoro fornito alcuna prova del “fondato sospetto … circa la commissione di un illecito”.

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