Il datore di lavoro non può chiedere al giudice di esercitare, in sua vece, il potere disciplinare

Con sentenza del 15 maggio 2024 (testo), la Corte di Cassazione ha ricordato al datore di lavoro (si badi bene, “ricorrente” sia in cassazione che nei primi due gradi di giudizio) che non può demandare al giudice “non solo una valutazione di discrezionalità tra condotta e sanzione da irrogare, ma anche, in concreto, la scelta della misura disciplinare da adottare”.

L’esercizio del potere disciplinare rimane, infatti, una prerogativa meramente datoriale, salvo si sia superato erroneamente il massimo edittale (ad esempio, indicando un numero di ore di multa superiore alle previsioni del CCNL) oppure sia stato proprio il datore di lavoro a chiedere – in modo non equivocabile – la riduzione della sanzione irrogata.

Pertanto, al di fuori delle eccezioni che precedono, il giudice dovrà limitarsi a valutare la legittimità (o meno) della sanzione irrogata, non potendosi invece “sostituire” al datore di lavoro nell’esercizio del potere disciplinare.

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