La società può non procedere all’assunzione del candidato che ha violato i doveri di correttezza e buona fede

Con sentenza del 16 gennaio 2024 (testo), il Tribunale di Milano ha statuito che è legittima la revoca della proposta di assunzione (già accettata e sottoscritta dal candidato) “in presenza di un grave inadempimento del lavoratore” che abbia “violato l’obbligo di buona fede e correttezza”.

Dopo aver ricordato la “natura di contratto preliminare” dell’offerta di assunzione, la pronuncia ha quindi rilevato che l’omissione di importanti informazioni – nel corso di ben n. 6 colloqui – sulla “effettiva situazione con la precedente datrice di lavoro” giustifica la mancata assunzione, essendo venuto meno il vincolo fiduciario tra le parti. 

In particolare, appare qui dirimente la presentazione da parte del candidato di lettere di referenze predisposte da colleghi non autorizzati e che “non riflettevano la posizione della società”, con un conseguente atteggiamento non solo “reticente ed omissivo”, ma anche “volto a coprire la situazione critica venuta a crearsi con la precedente datrice di lavoro”.

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