Danno da risarcire al lavoratore stagionale cui non sia stato indicato il diritto di precedenza

Con ordinanza del 9 aprile 2024 (testo), la Corte di Cassazione ha rilevato che il lavoratore stagionale ha diritto al risarcimento del danno quando il datore di lavoro non abbia menzionato espressamente il diritto di precedenza nel contratto individuale e, al contempo, effettui nuove assunzioni, ciò anche in assenza di una manifestazione di volontà – da parte del lavoratore stagionale – di volersi avvalere del diritto di precedenza.    

In particolare, l’indicazione, nel contratto individuale  del diritto di precedenza è correlata ad “un obbligo formale chiaramente funzionalizzato a far conoscere al lavoratore, con modalità rese certe dal contenuto dell’atto scritto, le condizioni di insorgenza e le modalità di esercizio del diritto stesso” e, pertanto, “se tale informazione preventiva non viene espressamente concessa all’atto dell’assunzione a termine, così come prescritto dalla disposizione in esame, il datore non potrà efficacemente opporre il mancato avvenimento della condizione rappresentata dalla manifestazione di volontà del lavoratore”. 

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